Art. 13.
(Detrazione delle misure cautelari).

      1. I periodi di sottoposizione a custodia cautelare o ad arresti domiciliari si considerano come pena espiata, relativamente al reato o ai reati per i quali la misura cautelare è stata disposta, o a qualsiasi altro reato precedentemente commesso.
      2. La durata della custodia cautelare o degli arresti domiciliari, qualora eccedente quella della eventuale pena detentiva, per la parte eccedente si detrae dalla durata delle eventuali pene non detentive, secondo il criterio di ragguaglio di due giorni di pena non detentiva per un giorno di misura cautelare.
      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle misure cautelari restrittive della libertà applicate a imputati minori di diciotto anni.
      4. La durata della misura cautelare interdittiva si detrae dalla durata della eventuale pena interdittiva, e, per la eventuale parte eccedente, dalla durata di altre

 

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pene non detentive, secondo il ragguaglio di uno ad uno.